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Gli effetti dell’emergenza COViD19 sull’informativa di bilancio

Gli effetti dell'emergenza COViD19 sull'informativa di bilancio

Tutte le società, quotate e non quotate, dovranno illustrare gli effetti economici causati dall’emergenza da COViD19. I principi contabili nazionali e internazionali, sul punto, sono praticamente in sintonia.

Per le società OIC adopter, l’informativa è prescritta dall’articolo 2427 numero 22-quater c. c. (che impone informazioni che riguardano natura e effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio) e dal principio contabile OIC 29 con riferimento ai fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio (precisando che si tratta dei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data del bilancio che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo).

Le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, invece, devono fare riferimento allo IAS 10 che detta regole analoghe con riferimento ai fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica. Per tali fatti, il principio internazionale impone descrizione della natura del fatto e stima dei connessi effetti sul bilancio o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.

Gli effetti dell’emergenza sanitaria si stanno concretizzando in una contrazione dei ricavi e degli incassi, non compensata da una riduzione di spese per la presenza di costi fissi, e quindi in una riduzione degli utili. E’ indispensabile che la nota integrativa dia conto della situazione economica e finanziaria, almeno per quanto è possibile capire entro il termine di redazione della bozza di bilancio (L’OIC 29 ricorda che «i fatti … se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni»). La relazione sulla gestione, inoltre, deve illustrare i rischi aziendali e l’evoluzione prevedibile della gestione (articolo 2428 del Codice civile).

Nel caso in cui tale situazione arrivi a mettere in crisi il presupposto della continuità dell’attività aziendale, occorre innanzitutto attenersi al principio OIC 29 («se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità»), ma anche ricorrere ai criteri indicati dall’OIC 5, relativo ai bilanci di liquidazione.

Un altro problema riguarda la valutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. È un aspetto delicato, dato che nel test si devono prendere in considerazione i flussi di cassa attesi. Bisogna capire se le modifiche che inevitabilmente si verificheranno nei dati 2020 a causa del coronavirus possano o debbano rientrare fin da ora nelle valutazioni di fine 2019. Occorre comunque che gli amministratori valutino caso per caso l’urgenza dell’aggiornamento dei piani economici e finanziari.

I temi esposti, per società quotate e non quotate, saranno approfonditi nell’ambito del Web Seminar organizzato da Optime il prossimo 24 marzo (14.30 – 17.00) su L’impatto di COViD-19 sulla predisposizione dell’informativa di bilancio.

 

Andrea Sorba su  linkedin

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