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Irregolarità contributiva e affitto di ramo di azienda: legittima l’esclusione dalla gara

Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, Sez. III, ha statuito, con la Sent. n. 7022 del 12 dicembre scorso, la legittimità dell’esclusione da una procedura di gara del concorrente, affittuario di ramo d’azienda, per una situazione di irregolarità contributiva relativa al cedente.

Il giudice amministrativo di ultima istanza ha difatti affermato che l’affittuario, oltre ad utilizzare mezzi d’opera e personale facenti capo all’azienda affittata, si avvantaggia anche dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico-finanziario facenti capo a tale azienda e sussiste, pertanto, una “continuità imprenditoriale tra l’affittuario e l’affittante”, insita “nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell’azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni”.

È stata poi esclusa dal giudice, nel caso di specie, la possibile applicazione della procedura di preavviso di Durc negativo, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.L n. 69/13, applicandosi questa solo al DURC richiesto dalla impresa, e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante nella successiva fase di verifica dei requisiti.

Della sentenza in questione, oltre che di tutte le più recenti novità in materia di DURC e verifica della regolarità contributiva, si fornirà adeguato approfondimento nel workshop di Optime “DURC, VERA e regolarità contributiva dopo il Decreto fiscale”, in programma a Roma il 24 gennaio prossimo.

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