Modello 231/2001 ed emergenza COViD-19
L’attuale emergenza sanitaria richiede alle aziende di dare immediata attuazione a sempre più stringenti direttive di carattere operativo e di implementare istantaneamente nuove procedure di sicurezza per la tutela della salute dei propri dipendenti e collaboratori.
Nelle organizzazioni aziendali è il datore di lavoro, con il supporto specialistico del RSPP e del Medico Competente, che deve tempestivamente valutare, in base al contesto interno ed esterno, i profili di rischio da COVID-19 e adottare le conseguenti misure di prevenzione per tutelare i propri dipendenti. Specifiche misure dovranno inoltre essere adottate anche con riguardo a tutti i soggetti terzi alle singole realtà aziendali, laddove si rendessero necessari ed indifferibili ingressi nelle sedi societarie da parte di fornitori, consulenti, partner, ecc.
Le misure di prevenzione non possono interessare esclusivamente l’ambito strettamente igienico sanitario (la pulizia dei luoghi, l’addestramento del personale, i controlli periodici), ma investono anche gli aspetti di natura organizzativa:
- serve un approccio innovativo alla mobilità del personale (è importante rivedere in maniera critica e selettiva tutti gli spostamenti dei dipendenti, potenziando il ricorso agli strumenti digitali che consentono di organizzare riunioni e incontri di lavoro anche senza la necessità della presenza fisica);
- è opportuno introdurre dei meccanismi in grado di censire l’eventuale ingresso di soggetti (fornitori, consulenti e clienti) potenzialmente a rischio, bilanciando le esigenze della privacy con quelle di tutela della salute dei dipendenti,
- è importante assicurare che vi sia un dialogo costante con il personale, chiedendo tutte le informazioni che possono essere utili ad identificare eventuali pericoli e dando tutte le istruzioni utili a ridurre l’esposizione al rischio.
Le conseguenze per i datori di lavoro che non adottino tali piani di intervento potrebbero essere diverse:
- responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c.,
- profili di responsabilità di tipo penale con possibili implicazioni, qualora ci sia un interesse/vantaggio economico per l’Ente, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
A vigilare sui Modelli 231 è chiamato l’OdV. L’OdV non deve sostituirsi al RSPP e, in base al contesto organizzativo in cui opera, si deve limitare a chiedere informazioni dai vari attori sul programma di iniziative e relative misure di prevenzione adottate al fine di mitigare i rischi in materia di salute dei lavoratori derivanti da COVID-19 e, in caso di inerzia, stimolare e dare impulso al processo. Solo dopo aver raccolto una serie di dati/informazioni/documenti, l’OdV potrà valutare l’adeguatezza e/o l’effettiva del Modello 231 secondo quanto previsto dall’art. 80 ex D.lgs. 81/18 ed eventualmente segnalare al CdA eventuali proposte di interventi correttivi a livello organizzativo e/o informativo/formativo.
Il tema sarà trattato nell’ambito del Web Seminar organizzato il prossimo 24 marzo da Optime su La revisione del Modello 231 alla luce dell’emergenza COViD-2019. Interverranno in qualità di relatori il Cons. Ciro Santoriello (Procura della Repubblica di Torino) e l’Avv. Guglielmo Giordanengo
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